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Regolamento per lo Sportello Unico delle
Attività Produttive (BOZZA) (In
forma associata) art. 24 D. lgs. N.112/1998; art. 3 D.P.R.
447/1998
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INDICE
PARTE PRIMA:
ASPETTI ORGANIZZATIVI
Art.1 (Struttura e personale)
Art. 2 (Il Responsabile Unico)
Art. 3
Art. 4 (Informatizzazione della
Struttura)
Art.5 (Ampliamento del servizio)
PARTE SECONDA: INDIVIDUAZIONE
DELLE AREE DA DESTINARE AD INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
Art.6 (Determinazione delle aree)
PARTE TERZA: PROCEDURA SEMPLIFICATA
DI AUTORIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ PRODUTTIVA
Art.7 (Procedimento)
Art.8 (Progetto comportante la
Variazione di Strumenti Urbanistici)
Art.9 (Semplificazione in materia
edilizia)
Art. 10 (Svolgimento della Conferenza
di servizi)
PARTE PRIMA
ASPETTI ORGANIZZATIVI
Art.1(Struttura e personale)
- Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.
24 del D. lgs. 31 marzo 1998, n. 112, dell’articolo 3 comma 1
del D.P.R. 20 Ottobre
1998 n. 447, nonché degli atti di delega a favore della
Comunità Montana Cigno Valle Biferno adottati ai sensi
delle disposizioni di cui all’articolo 28 comma 1 del D. Lgs.
267/2000, Testo Unico sull’Ordinamento delle Autonomie Locali,
è istituito lo SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
in forma associata nell’ambito della stessa Comunità Montana,
di seguito denominato per semplicità "Struttura".
- La Struttura ha sede in Casacalenda, presso la
Comunità Montana Cigno Valle Biferno.
- I Comuni che hanno delegato alla Comunità
Montana l’esercizio delle funzioni di cui al precedente comma
sono di seguito elencati:
- BONEFRO
- CASACALENDA
- GUARDIALFIERA
- LUPARA
- MONTELONGO
- MONTORIO NEI FRENTANI
- MORRONE DEL SANNIO
- PROVVIDENTI
- RIPABOTTONE
Gli atti di delega sono allegati alla delibera
che approva il presente regolamento, in parte integrante e sostanziale.
- L’organico della Struttura è composto:
- Dal Responsabile Unico che ne esercita la titolarità
anche relativa alla gestione del personale ed alla sua organizzazione
funzionale;
- Da un terminalista esperto in informatica,
telematica e sistemi di programmazione;
- Dalla Conferenza dei referenti comunali;
- Le nomine dei soggetti incaricati possono essere
effettuate anche all’esterno delle dotazioni organiche degli enti
convenzionati, secondo le vigenti disposizioni di legge.
- in caso di mancanza nell’organico comunale, di
figure tecniche idonee per I’assolvimento delle funzioni di ufficio
tecnico comunale, i singoli comuni aderenti possono utilizzare
la struttura e le relative competenze istruttorie ed accertatorie,
anche per l’assolvimento delle relative funzioni specifiche d’ufficio.
- i referenti garantiscono a turno la presenza
presso la sede della Struttura, secondo le disposizioni organizzative
e funzionali adottate dal Responsabile Unico, sentita la Conferenza
dei referenti.
Art. 2 (Il Responsabile
Unico)
- Il Responsabile Unico della Struttura è
nominato dal Presidente della Comunità Montana secondo
quanto disposto dall’articolo 50 del richiamato Testo Unico sull’Ordinamento
delle autonomie locali (TUAL).
- Riveste il ruolo di Responsabile dell’intero
procedimento per le autorizzazioni alla realizzazione di impianti
produttivi di beni e servizi, loro ampliamento, ristrutturazione,
cessazione e riconversione, esecuzione di opere interne ai fabbricati.
Al Responsabile Unico, è anche conferito il potere di ordinanza
della riduzione in pristino nei casi e nelle forme previsti dalla
legge.
- Cura l’aggiornamento costante dell’Archivio Informatico,
della modulistica e delle procedure informatiche, nonché
la formazione e l’aggiornamento dei Referenti, promovendo iniziative
di aggiornamento, ogni qual volta sia ritenuto utile e necessario
ai fini della funzionalità e dell’efficienza della Struttura.
- Organizza e dirige la Struttura di cui è
responsabile, avvalendosi della collaborazione della Conferenza
dei referenti. A tal proposito organizza e promuove riunioni periodiche
al fine di ottimizzare l’attività della Struttura; aggiorna
almeno annualmente, ovvero ogni qualvolta lo ritenga utile e necessario,
l’organizzazione funzionale ed operativa della Struttura, sentiti
i referenti comunali.
- Propone le modifiche al presente Regolamento.
- In caso di assenza o impedimento il Responsabile
Unico è sostituito da uno dei Referenti comunali, secondo
una turnazione definita con atto organizzativo dallo Stesso responsabile
Unico. Tale atto è adottato annualmente, sentita la Conferenza
dei Referenti.
Art. 3 (il Referente
comunale)
- In ogni comune aderente al progetto è
nominato, dal Sindaco con atto monocratico, secondo le modalità
stabilite dalla legge in materia di nomina dei responsabili degli
uffici e dei servizi, un referente comunale cui sono attribuiti
le funzioni ed i compiti di cui al successivo comma 2.
- Il referente è titolare dell’ufficio comunale
che affianca il Responsabile unico della struttura. Ha compiti
di collaborazione con il Responsabile Unico, stabilendo con questi
un rapporto operativo di scambio di materiali ed informazioni,
per il perfetto funzionamento dell’intera Struttura. Il Referente,
altresì, si occupa dell’istruttoria della procedura relativa
alla localizzazione delle aree da destinare agli insediamenti
produttivi, nel rispetto della normativa vigente. In particolare
assolve ai seguenti compiti:
- Acquisizione ed elaborazione dati comunali
sullo sviluppo imprenditoriale (progetti, programmi di sviluppo,
piani territoriali, iniziative formative, PRG, PRE, individuazione
delle aree di sviluppo economico ecc.);
- Acquisizione ed elaborazione dati dal responsabile
unico;
- Trasformazione dei dati in documenti sintetici
ed accessibili;
- Acquisizione e tempestiva trasmissione per
via telematica al responsabile unico delle domande e dei progetti
presentati dagli interessati;
- Comunicazione tempestiva (anche per via telematica
ove possibile) delle documentazioni procedimentali acquisite
dal responsabile unico;
- Ogni collaborazione procedimentale e coadiutrice
con il Responsabile unico.
Art. 4 (Informatizzazione della
Struttura)
- La Struttura si avvale di un Sistema Telematico
di collegamento fra i Referenti dei Comuni aderenti ed il Responsabile
Unico, attraverso la rete Internet.
- La Struttura, ai sensi delle disposizioni di
cui all’articolo
3 comma 2 del DPR 447/98, predispone un Archivio Informatico
contenente i necessari elementi informativi per chiunque ne abbia
interesse. Garantisce l’accesso gratuito all’Archivio Informatico
di chiunque ne abbia interesse, anche attraverso collegamento
telematico.
- La struttura deve essere corredata di adeguate
strumentazioni tecnologiche per garantire:
- agevoli e costanti collegamenti con gli utenti,
i referenti, le strutture interne e gli Enti esterni,
- efficienti e puntuali aggiornamenti, in tempo
reale, degli archivi informatici.
- Gli Archivi Informatici dovranno essere in grado
di contenere:
- tutti i dati e le informazioni alfanumeriche
e cartografiche inerenti il territorio di competenza e i procedimenti
in corso o conclusi;
- gli stati di avanzamento delle pratiche;
- la modulistica e le notizie utili e necessarie
per gli adempimenti di competenza dello sportello unico e per
la promozione territoriale.
- Il software di gestione degli archivi informatici
dovrà prevedere le seguenti funzioni base:
- operazioni di aggiornamento, cancellazione
e correzione dei dati e delle informazioni,
- visualizzazione e distribuzione, anche telematica,
di tutti i contenuti degli archivi con particolare riferimento
alla modulistica, alle pratiche acquisite o concluse, agli stati
di avanzamento e alle notizie utili per la conoscenza e la promozione
del territorio di competenza,
- produzione automatica di avvisi e comunicazioni
inerenti le scadenze,
- ricerca delle pratiche tramite testo a formato
libero,
- garanzia e sicurezza dei dati con operazioni
automatizzate di salvataggio, recupero e ripristino nei casi
di malfunzionamento di qualsiasi tipo,
- riservatezza delle informazioni mediante regolamentazione
dei profili di autorizzazione per l'accesso agli archivi,
- compilazione ed acquisizione delle pratiche
anche via telematica,
- trasmissione dati agli utenti, referenti ed
Enti terzi,
- servizi statistici.
- Per un funzionamento più efficiente della
struttura dovranno essere resi disponibili, se possibile in rete,
gli Archivi Informatici di ciascun Comune. Il software di base
dovrà garantire la massima interoperabilità (posta
elettronica, trasferimento file, accesso ai servizi di Enti esterni),
tra i soggetti coinvolti.
- La Struttura inoltre garantisce e prevede:
- La possibilità di inserire nell’Archivio
Informatico i disegni relativi ai piani urbanistici locali,
provinciali e regionali;
- la possibilità di realizzare un fascicolo
informatico che, oltre annotare i dati identificativi del soggetto
richiedente, assegni automaticamente ad ogni nuova pratica un
numero identificativo di protocollo, riporti la data di avvio
del procedimento (coincidente con il giorno di acquisizione
della domanda presso il protocollo generale del Comune), evidenzi
la tipologia del procedimento (autorizzazione o nuovo impianto,
ampliamento di impianto esistente, ecc..), e provveda ad aggiornare
periodicamente ed in tempo reale i passaggi del procedimento
scandendo i tempi previsti dalla procedura;
- la possibilità di archiviare le pratiche
in conformità a un sistema che le identifichi mediante
ricerca ordinata per numero di pratica e/o nome dell’intestatario
e/o tipo di intervento (realizzazione, ristrutturazione, ecc..).
L’archivio deve distinguere le pratiche in corso da quelle già
concluse, o per avvenuta decorrenza del termine procedimentale,
o perché conclusesi con provvedimento espresso (favorevole
o di rigetto);
- la possibilità di fornire direttamente
ai cittadini la modulistica adottata e l’accesso alle informazioni
attraverso uno o più schemi informatici di facile e diretta
consultazione.
Art.5(Ampliamento del servizio)
- In conformità a un’analisi tecnica elaborata
dal Responsabile Unico della Struttura, l’Ente capofila, con delibera
della Giunta Comunitaria, può procedere all’ampliamento
del servizio nell’ambito comprensoriale, e ne determina anche
la tariffa ed i suoi aggiornamenti.
- Nel caso dell’istituzione di un servizio di consulenza
alle imprese, ai sensi dell’articolo
43, comma 3 della legge 449/97, esso è esercitato al
di fuori del normale orario di lavoro previsto per il funzionamento
della Struttura. Le tariffe devono coprire i costi in conformità
a specifica analisi.
- Le modalità della gestione dei servizi
ulteriori come orario di lavoro, accordi con terzi, modalità
e tempi di prestazione delle consulenze, sono definite d’intesa
con il Responsabile Unico della Struttura.
PARTE SECONDA
INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DA
DESTINARE AD INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
Art.6(Determinazione delle aree)
- La determinazione delle aree da destinarsi ad
insediamenti produttivi, contenente i relativi parametri urbanistici,
è effettuata da ogni singolo Comune aderente, con deliberazione
del rispettivo Consiglio Comunale secondo le modalità ed
i criteri stabiliti dalla legge.
- L’individuazione dell’area è in ogni modo
subordinata alla preventiva intesa con le altre amministrazioni
eventualmente competenti, da assumersi in sede di Conferenza dei
Servizi, convocata dal responsabile del settore tecnico comunale
ai sensi e per gli effetti degli articoli 14, 14/bis, 14/ter,
14/quater della legge 8 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche
e integrazioni.
- In sede di determinazione delle aree da destinare
ad insediamenti produttivi, il Consiglio Comunale indica l’eventuale
necessità della redazione di un piano per gli insediamenti
produttivi ai sensi dell’articolo 27 della legge 22 ottobre 1971,
n. 865, come condizione per l’effettuazione degli interventi.
In assenza di tale indicazione, gli interventi sono senz’altro
realizzabili, ferma restando la necessità dell’esistenza
delle opere di urbanizzazione primaria, ovvero dall’impegno assunto
dai privati, per mezzo di apposito accordo, di procedere all’attuazione
delle medesime contemporaneamente alla realizzazione delle opere.
- Per la realizzazione degli interventi si applica
quanto previsto dalla vigente normativa regionale sulla delega
delle funzioni e compiti in materia di insediamenti produttivi
e di assistenza alle imprese.
PARTE TERZA
PROCEDURA SEMPLIFICATA DI AUTORIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ PRODUTTIVA
Art.7(Procedimento)
- Il procedimento semplificato si svolge secondo
le disposizioni di cui al Capo II del DPR 447/98 e successive
modifiche ed integrazioni.
- L’avvio del procedimento avviene mediante istanza
di parte. Tutti i termini previsti dal DPR 20 ottobre 1998, n.
447 decorrono dalla data di acquisizione del protocollo generale
del Comune di appartenenza.
- La domanda è acquisita al protocollo generale
del Comune e trasmessa, a cura del Referente Comunale che provvede
all’immissione della stessa nell’Archivio Informatico. Entro il
giorno successivo a quello di registrazione, il Responsabile Unico
della Struttura appone il Protocollo d’Ufficio e procede immediatamente
all’immissione della stessa nella procedura informatica, creando
il relativo fascicolo e rendendo immediatamente pubblica la notizia
per chi accede all’Archivio Informatico secondo le procedure di
cui al precedente Articolo 2 comma 2.
- E’ istituito un archivio separato ma collegato
informaticamente alla pratica da cui è scaturita l’autorizzazione,
riferito alle istanze rimesse per presunto falso o dichiarazione
mendace, alla Procura della Repubblica.
- La Struttura, ricevuta la domanda, invita ogni
amministrazione competente a far pervenire gli atti autorizzatori
o di consenso comunque denominati, possibilmente attraverso certificazione
elettronica, entro i termini e le modalità stabiliti nell’articolo
4 del DPR 447/98 e successive modifiche ed integrazioni. Ricevuti
gli atti di consenso da parte delle amministrazioni competenti,
il Responsabile Unico della Struttura si pronuncia entro i successivi
quindici giorni con provvedimento che abilita il richiedente allo
svolgimento dell’attività assorbendo qualsiasi altro provvedimento.
- Nei casi in cui la legge preveda in capo al Sindaco
il potere autorizzatorio, il Responsabile Unico, nei tempi e con
le modalità previsti dalla legge e dal presente regolamento,
ne acquisisce l’atto che diventa parte integrante e sostanziale
dell’autorizzazione unica ai sensi dell’art.
4 comma 1 del DPR 447/98 e del precedente comma 5.
Art.8 (Progetto comportante la Variazione
di Strumenti Urbanistici)
- Ferma restando l’applicazione delle dotazioni
minime di spazi pubblici o riservati alle attività collettive
in base alla normativa vigente, all’interno delle aree destinate
ad insediamenti produttivi, il mutamento di specifica destinazione
da un tipo di destinazione ad altro tipo ed altresì ogni
mutamento o ampliamento costruttivo è subordinato, nei
limiti delle superfici massime consentite dalla disciplina urbanistica
in atto nel Comune, al solo rispetto delle norme specifiche relative
a determinati tipi di attività nonché alle norme
di tutela ambientale ed igienico-sanitaria. In tali casi, pertanto,
l’interessato può avvalersi della procedura per autocertificazione,
ai sensi dell'art. 6 DPR 20 ottobre 1998, n. 447, senza necessità
di munirsi della concessione o autorizzazione edilizia.
Art.9(Semplificazione in materia
edilizia)
- Ove le norme del presente Regolamento siano in
contrasto con le norme del Regolamento Edilizio dei Comuni associati,
questi provvedono immediatamente alla modifica del regolamento
stesso secondo le procedure stabilite dalla Legge.
- Per tutti i progetti di opere contemplati dal
presente regolamento, non occorre il parere della Commissione
Edilizia Comunale ove in esistenza.
Art. 10 (Svolgimento della Conferenza
di servizi)
- La Conferenza di Servizi si svolge secondo le
disposizioni di legge.
- In apertura dei lavori, che avranno inizio non
oltre mezz’ora dopo l’orario previsto dalla convocazione, il Presidente
nomina il Segretario verbalizzante nella persona di uno degli
aventi diritto a partecipare, ove tale nomina non sia già
stata effettuata fra i referenti della Struttura. La nomina deve
risultare da atto scritto e registrata in apposito registro degli
atti della Struttura.
- E’ istituito un archivio della Conferenza dei
Servizi, con protocollo unico da pubblicare sull’archivio informatico
della Struttura.
- Il Segretario verbalizza per sommi capi gli interventi
dei convenuti e riassume per punti le deliberazioni assunte, registrando
contestualmente i voti ottenuti dalle singole proposte. Non ha
diritto di voto ed interviene per chiarimenti tecnici ove richiesto
dal Presidente.
- L’intervento alla Conferenza di altri soggetti
portatori di interessi pubblici o privati nonché, di portatori
di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati è
ammesso previa verifica dell’interesse vantato da parte del Responsabile
unico della Struttura.
- ai fini di cui al precedente comma, la convocazione
della Conferenza di servizi da rendere pubblica mediante pubblicazione
sui quotidiani locali a maggiore tiratura e pubblicazione sulla
pagina web della Struttura, dovrà contenere il termine
utile entro il quale detti soggetti dovranno inoltrare domanda
al Responsabile della Struttura unica. Nella domanda da presentare
in carta semplice, dovranno essere indicati:
- generalità del/dei partecipanti;
- interessi e diritti vantati da rilevarsi nel
procedimenti
- Il Responsabile Unico della Struttura farà
pervenire ai soggetti di cui al precedente comma 2, motivato diniego
per la partecipazione alla Conferenza di Servizi entro le 24 ore
che precedono quella fissata per la prima riunione della Conferenza.
In caso di silenzio nei termini sopra fissati, il soggetto richiedente
è abilitato alla partecipazione.
- Tutti i soggetti e le amministrazioni che partecipano
alla Conferenza, hanno diritto di voto e lo esercitano in ragione
di un voto per ogni amministrazione o soggetto, qualunque sia
il numero dei rispettivi partecipanti.
- La Conferenza delibera a maggioranza dei presenti.
Il Presidente non ha diritto di voto, ma In caso di parità
prevale il suo parere.
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