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    Regolamento per lo Sportello Unico delle Attività Produttive (BOZZA) (In forma associata) art. 24 D. lgs. N.112/1998; art. 3 D.P.R. 447/1998

     

    INDICE

    PARTE PRIMA: ASPETTI ORGANIZZATIVI

    Art.1 (Struttura e personale)

    Art. 2 (Il Responsabile Unico)

    Art. 3

    Art. 4 (Informatizzazione della Struttura)

    Art.5 (Ampliamento del servizio)

    PARTE SECONDA: INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DA DESTINARE AD INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

    Art.6 (Determinazione delle aree)

    PARTE TERZA: PROCEDURA SEMPLIFICATA DI AUTORIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ PRODUTTIVA

    Art.7 (Procedimento)

    Art.8 (Progetto comportante la Variazione di Strumenti Urbanistici)

    Art.9 (Semplificazione in materia edilizia)

    Art. 10 (Svolgimento della Conferenza di servizi)


     

    PARTE PRIMA
    ASPETTI ORGANIZZATIVI

     

    Art.1(Struttura e personale)

    1. Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 24 del D. lgs. 31 marzo 1998, n. 112, dell’articolo 3 comma 1 del D.P.R. 20 Ottobre 1998 n. 447, nonché degli atti di delega a favore della Comunità Montana Cigno Valle Biferno adottati ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 28 comma 1 del D. Lgs. 267/2000, Testo Unico sull’Ordinamento delle Autonomie Locali, è istituito lo SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE in forma associata nell’ambito della stessa Comunità Montana, di seguito denominato per semplicità "Struttura".
    2. La Struttura ha sede in Casacalenda, presso la Comunità Montana Cigno Valle Biferno.
    3. I Comuni che hanno delegato alla Comunità Montana l’esercizio delle funzioni di cui al precedente comma sono di seguito elencati:
    • BONEFRO
    • CASACALENDA
    • GUARDIALFIERA
    • LUPARA
    • MONTELONGO
    • MONTORIO NEI FRENTANI
    • MORRONE DEL SANNIO
    • PROVVIDENTI
    • RIPABOTTONE

     

    Gli atti di delega sono allegati alla delibera che approva il presente regolamento, in parte integrante e sostanziale.

    1. L’organico della Struttura è composto:
      1. Dal Responsabile Unico che ne esercita la titolarità anche relativa alla gestione del personale ed alla sua organizzazione funzionale;
      2. Da un terminalista esperto in informatica, telematica e sistemi di programmazione;
      3. Dalla Conferenza dei referenti comunali;

    2. Le nomine dei soggetti incaricati possono essere effettuate anche all’esterno delle dotazioni organiche degli enti convenzionati, secondo le vigenti disposizioni di legge.
    3. in caso di mancanza nell’organico comunale, di figure tecniche idonee per I’assolvimento delle funzioni di ufficio tecnico comunale, i singoli comuni aderenti possono utilizzare la struttura e le relative competenze istruttorie ed accertatorie, anche per l’assolvimento delle relative funzioni specifiche d’ufficio.
    4. i referenti garantiscono a turno la presenza presso la sede della Struttura, secondo le disposizioni organizzative e funzionali adottate dal Responsabile Unico, sentita la Conferenza dei referenti.

     

    Art. 2 (Il Responsabile Unico)

    1. Il Responsabile Unico della Struttura è nominato dal Presidente della Comunità Montana secondo quanto disposto dall’articolo 50 del richiamato Testo Unico sull’Ordinamento delle autonomie locali (TUAL).
    2. Riveste il ruolo di Responsabile dell’intero procedimento per le autorizzazioni alla realizzazione di impianti produttivi di beni e servizi, loro ampliamento, ristrutturazione, cessazione e riconversione, esecuzione di opere interne ai fabbricati. Al Responsabile Unico, è anche conferito il potere di ordinanza della riduzione in pristino nei casi e nelle forme previsti dalla legge.
    3. Cura l’aggiornamento costante dell’Archivio Informatico, della modulistica e delle procedure informatiche, nonché la formazione e l’aggiornamento dei Referenti, promovendo iniziative di aggiornamento, ogni qual volta sia ritenuto utile e necessario ai fini della funzionalità e dell’efficienza della Struttura.
    4. Organizza e dirige la Struttura di cui è responsabile, avvalendosi della collaborazione della Conferenza dei referenti. A tal proposito organizza e promuove riunioni periodiche al fine di ottimizzare l’attività della Struttura; aggiorna almeno annualmente, ovvero ogni qualvolta lo ritenga utile e necessario, l’organizzazione funzionale ed operativa della Struttura, sentiti i referenti comunali.
    5. Propone le modifiche al presente Regolamento.
    6. In caso di assenza o impedimento il Responsabile Unico è sostituito da uno dei Referenti comunali, secondo una turnazione definita con atto organizzativo dallo Stesso responsabile Unico. Tale atto è adottato annualmente, sentita la Conferenza dei Referenti.

     

    Art. 3 (il Referente comunale)

    1. In ogni comune aderente al progetto è nominato, dal Sindaco con atto monocratico, secondo le modalità stabilite dalla legge in materia di nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi, un referente comunale cui sono attribuiti le funzioni ed i compiti di cui al successivo comma 2.

    1. Il referente è titolare dell’ufficio comunale che affianca il Responsabile unico della struttura. Ha compiti di collaborazione con il Responsabile Unico, stabilendo con questi un rapporto operativo di scambio di materiali ed informazioni, per il perfetto funzionamento dell’intera Struttura. Il Referente, altresì, si occupa dell’istruttoria della procedura relativa alla localizzazione delle aree da destinare agli insediamenti produttivi, nel rispetto della normativa vigente. In particolare assolve ai seguenti compiti:

      • Acquisizione ed elaborazione dati comunali sullo sviluppo imprenditoriale (progetti, programmi di sviluppo, piani territoriali, iniziative formative, PRG, PRE, individuazione delle aree di sviluppo economico ecc.);
      • Acquisizione ed elaborazione dati dal responsabile unico;
      • Trasformazione dei dati in documenti sintetici ed accessibili;
      • Acquisizione e tempestiva trasmissione per via telematica al responsabile unico delle domande e dei progetti presentati dagli interessati;
      • Comunicazione tempestiva (anche per via telematica ove possibile) delle documentazioni procedimentali acquisite dal responsabile unico;
      • Ogni collaborazione procedimentale e coadiutrice con il Responsabile unico.

     

    Art. 4 (Informatizzazione della Struttura)

    1. La Struttura si avvale di un Sistema Telematico di collegamento fra i Referenti dei Comuni aderenti ed il Responsabile Unico, attraverso la rete Internet.
    2. La Struttura, ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 3 comma 2 del DPR 447/98, predispone un Archivio Informatico contenente i necessari elementi informativi per chiunque ne abbia interesse. Garantisce l’accesso gratuito all’Archivio Informatico di chiunque ne abbia interesse, anche attraverso collegamento telematico.
    3. La struttura deve essere corredata di adeguate strumentazioni tecnologiche per garantire:
      1. agevoli e costanti collegamenti con gli utenti, i referenti, le strutture interne e gli Enti esterni,
      2. efficienti e puntuali aggiornamenti, in tempo reale, degli archivi informatici.

    4. Gli Archivi Informatici dovranno essere in grado di contenere:
      1. tutti i dati e le informazioni alfanumeriche e cartografiche inerenti il territorio di competenza e i procedimenti in corso o conclusi;
      2. gli stati di avanzamento delle pratiche;
      3. la modulistica e le notizie utili e necessarie per gli adempimenti di competenza dello sportello unico e per la promozione territoriale.

    5. Il software di gestione degli archivi informatici dovrà prevedere le seguenti funzioni base:
      1. operazioni di aggiornamento, cancellazione e correzione dei dati e delle informazioni,
      2. visualizzazione e distribuzione, anche telematica, di tutti i contenuti degli archivi con particolare riferimento alla modulistica, alle pratiche acquisite o concluse, agli stati di avanzamento e alle notizie utili per la conoscenza e la promozione del territorio di competenza,
      3. produzione automatica di avvisi e comunicazioni inerenti le scadenze,
      4. ricerca delle pratiche tramite testo a formato libero,
      5. garanzia e sicurezza dei dati con operazioni automatizzate di salvataggio, recupero e ripristino nei casi di malfunzionamento di qualsiasi tipo,
      6. riservatezza delle informazioni mediante regolamentazione dei profili di autorizzazione per l'accesso agli archivi,
      7. compilazione ed acquisizione delle pratiche anche via telematica,
      8. trasmissione dati agli utenti, referenti ed Enti terzi,
      9. servizi statistici.

       

    6. Per un funzionamento più efficiente della struttura dovranno essere resi disponibili, se possibile in rete, gli Archivi Informatici di ciascun Comune. Il software di base dovrà garantire la massima interoperabilità (posta elettronica, trasferimento file, accesso ai servizi di Enti esterni), tra i soggetti coinvolti.
    7. La Struttura inoltre garantisce e prevede:
      1. La possibilità di inserire nell’Archivio Informatico i disegni relativi ai piani urbanistici locali, provinciali e regionali;
      2. la possibilità di realizzare un fascicolo informatico che, oltre annotare i dati identificativi del soggetto richiedente, assegni automaticamente ad ogni nuova pratica un numero identificativo di protocollo, riporti la data di avvio del procedimento (coincidente con il giorno di acquisizione della domanda presso il protocollo generale del Comune), evidenzi la tipologia del procedimento (autorizzazione o nuovo impianto, ampliamento di impianto esistente, ecc..), e provveda ad aggiornare periodicamente ed in tempo reale i passaggi del procedimento scandendo i tempi previsti dalla procedura;
      3. la possibilità di archiviare le pratiche in conformità a un sistema che le identifichi mediante ricerca ordinata per numero di pratica e/o nome dell’intestatario e/o tipo di intervento (realizzazione, ristrutturazione, ecc..). L’archivio deve distinguere le pratiche in corso da quelle già concluse, o per avvenuta decorrenza del termine procedimentale, o perché conclusesi con provvedimento espresso (favorevole o di rigetto);
      4. la possibilità di fornire direttamente ai cittadini la modulistica adottata e l’accesso alle informazioni attraverso uno o più schemi informatici di facile e diretta consultazione.

     

    Art.5(Ampliamento del servizio)

    1. In conformità a un’analisi tecnica elaborata dal Responsabile Unico della Struttura, l’Ente capofila, con delibera della Giunta Comunitaria, può procedere all’ampliamento del servizio nell’ambito comprensoriale, e ne determina anche la tariffa ed i suoi aggiornamenti.
    2. Nel caso dell’istituzione di un servizio di consulenza alle imprese, ai sensi dell’articolo 43, comma 3 della legge 449/97, esso è esercitato al di fuori del normale orario di lavoro previsto per il funzionamento della Struttura. Le tariffe devono coprire i costi in conformità a specifica analisi.
    3. Le modalità della gestione dei servizi ulteriori come orario di lavoro, accordi con terzi, modalità e tempi di prestazione delle consulenze, sono definite d’intesa con il Responsabile Unico della Struttura.

     

    PARTE SECONDA
    INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DA DESTINARE AD INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

     

    Art.6(Determinazione delle aree)

    1. La determinazione delle aree da destinarsi ad insediamenti produttivi, contenente i relativi parametri urbanistici, è effettuata da ogni singolo Comune aderente, con deliberazione del rispettivo Consiglio Comunale secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge.
    2. L’individuazione dell’area è in ogni modo subordinata alla preventiva intesa con le altre amministrazioni eventualmente competenti, da assumersi in sede di Conferenza dei Servizi, convocata dal responsabile del settore tecnico comunale ai sensi e per gli effetti degli articoli 14, 14/bis, 14/ter, 14/quater della legge 8 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.
    3. In sede di determinazione delle aree da destinare ad insediamenti produttivi, il Consiglio Comunale indica l’eventuale necessità della redazione di un piano per gli insediamenti produttivi ai sensi dell’articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come condizione per l’effettuazione degli interventi. In assenza di tale indicazione, gli interventi sono senz’altro realizzabili, ferma restando la necessità dell’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria, ovvero dall’impegno assunto dai privati, per mezzo di apposito accordo, di procedere all’attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione delle opere.
    4. Per la realizzazione degli interventi si applica quanto previsto dalla vigente normativa regionale sulla delega delle funzioni e compiti in materia di insediamenti produttivi e di assistenza alle imprese.

     

    PARTE TERZA
    PROCEDURA SEMPLIFICATA DI AUTORIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ PRODUTTIVA

    Art.7(Procedimento)

    1. Il procedimento semplificato si svolge secondo le disposizioni di cui al Capo II del DPR 447/98 e successive modifiche ed integrazioni.
    2. L’avvio del procedimento avviene mediante istanza di parte. Tutti i termini previsti dal DPR 20 ottobre 1998, n. 447 decorrono dalla data di acquisizione del protocollo generale del Comune di appartenenza.
    3. La domanda è acquisita al protocollo generale del Comune e trasmessa, a cura del Referente Comunale che provvede all’immissione della stessa nell’Archivio Informatico. Entro il giorno successivo a quello di registrazione, il Responsabile Unico della Struttura appone il Protocollo d’Ufficio e procede immediatamente all’immissione della stessa nella procedura informatica, creando il relativo fascicolo e rendendo immediatamente pubblica la notizia per chi accede all’Archivio Informatico secondo le procedure di cui al precedente Articolo 2 comma 2.
    4. E’ istituito un archivio separato ma collegato informaticamente alla pratica da cui è scaturita l’autorizzazione, riferito alle istanze rimesse per presunto falso o dichiarazione mendace, alla Procura della Repubblica.
    5. La Struttura, ricevuta la domanda, invita ogni amministrazione competente a far pervenire gli atti autorizzatori o di consenso comunque denominati, possibilmente attraverso certificazione elettronica, entro i termini e le modalità stabiliti nell’articolo 4 del DPR 447/98 e successive modifiche ed integrazioni. Ricevuti gli atti di consenso da parte delle amministrazioni competenti, il Responsabile Unico della Struttura si pronuncia entro i successivi quindici giorni con provvedimento che abilita il richiedente allo svolgimento dell’attività assorbendo qualsiasi altro provvedimento.
    6. Nei casi in cui la legge preveda in capo al Sindaco il potere autorizzatorio, il Responsabile Unico, nei tempi e con le modalità previsti dalla legge e dal presente regolamento, ne acquisisce l’atto che diventa parte integrante e sostanziale dell’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 4 comma 1 del DPR 447/98 e del precedente comma 5.

    Art.8 (Progetto comportante la Variazione di Strumenti Urbanistici)

    1. Ferma restando l’applicazione delle dotazioni minime di spazi pubblici o riservati alle attività collettive in base alla normativa vigente, all’interno delle aree destinate ad insediamenti produttivi, il mutamento di specifica destinazione da un tipo di destinazione ad altro tipo ed altresì ogni mutamento o ampliamento costruttivo è subordinato, nei limiti delle superfici massime consentite dalla disciplina urbanistica in atto nel Comune, al solo rispetto delle norme specifiche relative a determinati tipi di attività nonché alle norme di tutela ambientale ed igienico-sanitaria. In tali casi, pertanto, l’interessato può avvalersi della procedura per autocertificazione, ai sensi dell'art. 6 DPR 20 ottobre 1998, n. 447, senza necessità di munirsi della concessione o autorizzazione edilizia.

    Art.9(Semplificazione in materia edilizia)

    1. Ove le norme del presente Regolamento siano in contrasto con le norme del Regolamento Edilizio dei Comuni associati, questi provvedono immediatamente alla modifica del regolamento stesso secondo le procedure stabilite dalla Legge.
    2. Per tutti i progetti di opere contemplati dal presente regolamento, non occorre il parere della Commissione Edilizia Comunale ove in esistenza.

    Art. 10 (Svolgimento della Conferenza di servizi)

    1. La Conferenza di Servizi si svolge secondo le disposizioni di legge.
    2. In apertura dei lavori, che avranno inizio non oltre mezz’ora dopo l’orario previsto dalla convocazione, il Presidente nomina il Segretario verbalizzante nella persona di uno degli aventi diritto a partecipare, ove tale nomina non sia già stata effettuata fra i referenti della Struttura. La nomina deve risultare da atto scritto e registrata in apposito registro degli atti della Struttura.
    3. E’ istituito un archivio della Conferenza dei Servizi, con protocollo unico da pubblicare sull’archivio informatico della Struttura.
    4. Il Segretario verbalizza per sommi capi gli interventi dei convenuti e riassume per punti le deliberazioni assunte, registrando contestualmente i voti ottenuti dalle singole proposte. Non ha diritto di voto ed interviene per chiarimenti tecnici ove richiesto dal Presidente.
    5. L’intervento alla Conferenza di altri soggetti portatori di interessi pubblici o privati nonché, di portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati è ammesso previa verifica dell’interesse vantato da parte del Responsabile unico della Struttura.
    6. ai fini di cui al precedente comma, la convocazione della Conferenza di servizi da rendere pubblica mediante pubblicazione sui quotidiani locali a maggiore tiratura e pubblicazione sulla pagina web della Struttura, dovrà contenere il termine utile entro il quale detti soggetti dovranno inoltrare domanda al Responsabile della Struttura unica. Nella domanda da presentare in carta semplice, dovranno essere indicati:

      • generalità del/dei partecipanti;
      • interessi e diritti vantati da rilevarsi nel procedimenti

    1. Il Responsabile Unico della Struttura farà pervenire ai soggetti di cui al precedente comma 2, motivato diniego per la partecipazione alla Conferenza di Servizi entro le 24 ore che precedono quella fissata per la prima riunione della Conferenza. In caso di silenzio nei termini sopra fissati, il soggetto richiedente è abilitato alla partecipazione.
    2. Tutti i soggetti e le amministrazioni che partecipano alla Conferenza, hanno diritto di voto e lo esercitano in ragione di un voto per ogni amministrazione o soggetto, qualunque sia il numero dei rispettivi partecipanti.
    3. La Conferenza delibera a maggioranza dei presenti. Il Presidente non ha diritto di voto, ma In caso di parità prevale il suo parere.

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