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La Camera dei deputati ed il Senato della
Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Il decreto-legge 4
novembre 2002, n. 245, recante interventi urgenti a favore
delle popolazioni colpite dalle calamita' naturali nelle regioni
Molise e Sicilia, nonche' ulteriori disposizioni in materia
di protezione civile, e' convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente
legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge,
munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 dicembre 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Avvertenza: Il decreto-legge 4 novembre
2002, n. 245, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 258 del 4 novembre 2002. A norma dell'art.
15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente
legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo
a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge
coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative
note e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla
pag. 82.
LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica
(atto n. 1812): Presentato dal Presidente del Consiglio dei
Ministri (Berlusconi) il 4 novembre 2002. Assegnato alla 13a
commissione (Territorio), in sede referente, il 5 novembre
2002, con pareri delle commissioni 1a, 2a, 4a, 5a, 6a, 7a,
8a, 11a e parlamentare per le questioni regionali. Esaminato
dalla 1a commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva,
sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il 6 novembre
2002. Esaminato dalla 13a commissione il 6, 7, 20, 21 novembre
2002. Esaminato in aula il 5 dicembre 2002 e approvato il
10 dicembre 2002. Camera dei deputati: (atto n. 3464): Assegnato
alla VIII commissione (Ambiente), in sede referente, il 10
dicembre 2002 con il parere del Comitato per la legislazione
e delle commissioni I, II, IV, V, VI, VII, XI e commissione
parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla VIII
commissione l'11 e 12 dicembre 2002. Esaminato in aula il
16 dicembre 2002 ed approvato il 18 dicembre 2002.
ALLEGATO MODIFICAZIONI
APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 4 NOVEMBRE
2002, N. 245 All'articolo l: al comma 1, primo periodo, dopo
le parole: " 31 ottobre 2002 " sono inserite le seguenti:
" , pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre
2002, nonche' dell'8 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 267 del 14 novembre 2002 "; le parole: " di tutti
gli " sono sostituite dalle seguenti: " degli "; le parole:
" definendo con i comuni interessati appositi piani esecutivi
" sono sostituite dalle seguenti: " definendo con le regioni
e gli enti locali interessati appositi piani esecutivi ";
e le parole da: " Detti piani " fino a: " opere commemorative
" sono soppresse; al comma 2, le parole: " anche per quanto
riguarda la fase della ricostruzione, " sono soppresse; il
comma 3 e' sostituito dal seguente: " 3. A decorrere dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, i Presidenti delle regioni interessate, quali commissari
delegati ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e
successive modificazioni, provvedono agli ulteriori e diversi
interventi correlati al rientro nell'ordinario e per le fasi
di ricostruzione e ripristino degli immobili colpiti dagli
eventi sismici di cui ai decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 29 e 31 ottobre 2002, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale n. 258 dei 4 novembre 2002, e dell'8 novembre 2002,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre
2002, nonche' per la ricostruzione, la riparazione e l'adeguamento
sismico degli edifici delle istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado parimenti danneggiate. Le azioni sono realizzate
previa adozione, d'intesa con i comuni interessati, di appositi
piani che possono prevedere eventuali localizzazioni alternative
dei centri abitati maggiormente colpiti dai medesimi eventi
sismici, nonche' la realizzazione di spazi a servizio della
collettivita' ed opere commemorative in un armonico contesto
di sviluppo urbanistico. Tali piani sono adottati con delibera
consiliare dei comuni interessati entro il 30 aprile 2003
e sono approvati dalla regione nei trenta giorni successivi,
o, in alternativa, e' consentita la procedura di semplificazione
dell'azione amministrativa di cui agli articoli 14, 14-bis,
14-ter e 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, i cui termini sono ridotti alla meta'. In ogni
caso, per gli interventi immobiliari, sono obbligatoriamente
utilizzati i criteri antisismici previsti con successive ordinanze
emesse ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n.225
del 1992. Gli interventi sul patrimonio immobiliare sono effettuati,
per quanto di competenza, sotto la vigilanza dei Ministeri
delle infrastrutture e dei trasporti, dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca e per i beni e le attivita' culturali. Con
successive ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 5, comma
2, della legge n.225 del 1992 si provvede a definire gli ambiti
di competenza dei Presidenti delle regioni-commissari delegati,
anche per quanto riguarda, se del caso, la fase conclusiva
della prima emergenza, nonche' gli aspetti relativi alle necessarie
strutture organizzative di supporto all'attivita' dei Presidenti
delle regioni-commissari delegati, con la previsione della
possibilita' di avvalersi degli uffici e del personale delle
amministrazioni e degli enti pubblici in sede locale; dopo
il comma 3, sono aggiunti i seguenti: " 3-bis. Il Capo del
Dipartimento della protezione civile provvede a definire modalita'
e termini per assicurare il subentro dei Presidenti delle
regioni nelle attivita' e nei rapporti in corso al fine di
evitare soluzioni di continuita' nel compimento degli interventi
preordinati al perseguimento delle finalita' di cui al presente
decreto. 3-ter. I commissari delegati di cui al presente articolo
per l'espletamento dei rispettivi incarichi possono nominare
un subcommissario ". All'articolo 2: al comma 1, le parole
da: " e per l'avvio della ripresa " fino alla fine del comma
sono soppresse; al comma 2, dopo le parole: " di cui all'articolo
5 " sorto inserite le seguenti: " del presente decreto ";
al comma 3, le parole: " La regione interessata " sono sostituite
dalle seguenti: " Le regioni interessate "; la parola: " propone
" e' sostituita dalla seguente: " propongono "; e' aggiunto,
in fine, il seguente periodo: " In esito alle proposte di
cui al presente comma, si provvede con ordinanze di protezione
civile adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri
ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio
1992, n. 225 "; al comma 4, dopo le parole: " 31 ottobre 2002
" sono inserite le seguenti: " , pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2002 ". All'articolo 3: al
comma 1, dopo le parole: "Capo del Dipartimento della protezione
civile" sono aggiunte le seguenti: " , sentito il Presidente
della regione interessata, "; dopo il comma 1, e' aggiunto
il seguente: " 1-bis. Sono fatte salve le competenze delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento
e di Bolzano previste dagli statuti e dalle rispettive norme
di attuazione ". All'articolo 4, comma 1, le parole: " 29
e del 31 ottobre 2002 " sono sostituite dalle seguenti: "
29 e 31 ottobre 2002, nonche' 8 novembre 2002 "; dopo la parola:
" residenti " sono inserite le seguenti: " , avevano sede
operativa o esercitavano la propria attivita' lavorativa,
produttiva o di funzione nei comuni e "; le parole: " sono
sospesi i termini per l'adempimento " sono sostituite dalle
seguenti: " sono sospesi fino al 31 marzo 2003 i termini per
l'adempimento "; l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:
" Per i soggetti interessati al servizio militare, si applicano
le disposizioni previste all'articolo 138, commi 8, 9 e 10,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ". L'articolo 5 e' sostituito
dal seguente: " ART. 5. - 1. Agli oneri connessi all'articolo
4, valutati in 3 milioni di curo per l'anno 2002 e in t0 milioni
di curo per l'anno 2003, nonche' alle prime esigenze derivanti
dalle situazioni emergenziali di cui al presente decreto si
provvede, per l'anno 2002, nella misura massima di 10 e di
50 milioni di curo per gli eventi oggetto, rispettivamente,
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
29 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.258
del 4 novembre 2002, e dei decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 31 ottobre e dell'8 novembre 2002, pubblicati,
rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre
2002 e nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre 2002,
nonche' in ragione di 10 milioni di' curo per l'anno 2003,
nell'ambito delle risorse del Fondo per la protezione civile,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n.195, cosi'
come quantificata dalla Tabella C della legge finanziaria".
Nel titolo, le parole: " regioni Molise e Sicilia " sono sostituite
dalle seguenti: " regioni Molise, Sicilia e Puglia ".
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