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Individuazione delle procedure operative
per il monitoraggio delle imprese nei territori delle province
di Campobasso e Foggia.
- Al Presidente della regione Molise
- Al Presidente della provincia di Campobasso
- A tutti i Sindaci della provincia di Campobasso
- All'Ufficio territoriale di Governo di
Campobasso
- Al Comando regionale dei Carabinieri -
Molise
- Alla Questura di Campobasso
- Al Comando regionale - Molise - Guardia
di Finanza
- Al Presidente della regione Puglia
- Al Presidente della provincia di Foggia
- A tutti i Sindaci della provincia di Foggia
- All'Ufficio territoriale di Governo di
Foggia
- Al Comando regionale dei Carabinieri -
Puglia
- Alla Questura di Foggia
- Al Comando regionale - Puglia - Guardia
di Finanza
L'art. 20 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3253 del 29 novembre 2002 dispone
che la scrivente struttura commissariale definisca delle procedure
operative finalizzate al conseguimento di un compiuto monitoraggio,
da parte delle forze dell'ordine, delle imprese impegnate
nella realizzazione delle opere e degli interventi di cui
al decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, e di cui alla stessa
ordinanza. A tale scopo si individua la seguente procedura
per l'attuazione di quanto previsto dalla norma in premessa
citata. I sindaci, preventivamente alla applicazione delle
procedure di seguito individuate, valevoli anche per gli affidamenti
di propria competenza, vorranno informare la cittadinanza
degli incombenti da porsi in essere in sede di affidamento
delle opere e degli interventi in premessa indicati. Le imprese,
a qualsiasi titolo impegnate nella realizzazione delle opere
e degli interventi previsti dal decreto legge n. 245/2002
e dall'ordinanza del Presidente de Consiglio dei Ministri
n. 3253 del 29 novembre 2002, entro due giorni dall'accettazione
dell'affidamento, comunicano alla prefettura - Ufficio territoriale
di Governo i dati elencati nella presente direttiva. I sindaci
ed i privati cittadini, per gli interventi di rispettiva competenza
oggetto di affidamento, entro ulteriori due giorni acquisiranno
dalle imprese copia della documentazione inviata alla prefettura
- Ufficio territoriale di Governo dalle predette imprese.
In particolare, dovranno essere comunicati i seguenti elementi:
1) l'oggetto dettagliato della commessa (forniture, servizi,
lavori, individuando analiticamente gli adempimenti cui il
soggetto sia vincolato);
2) il soggetto che ha provveduto all'affidamento;
3) l'importo della commessa o dei lavori;
4) i tempi di consegna ed eventuali proroghe, indicando l'importo
delle penali applicabili in caso di ritardo;
5) l'eventuale utilizzo di ditte sub-appaltatrici, di nolo
ovvero di soggetti affidatari di lavori a cottimo, specificandone
la denominazione, l'iscrizione alla Camera di commercio, la
ragione sociale, le generalita' complete dei soci o dei titolari
ed i numeri di partita I.V.A.;
6) l'elenco e le generalita' complete degli operai, anche
delle imprese sub-appaltatrici, di nolo e/o dei soggetti affidatari
di lavori a cottimo;
7) il tipo, le targhe e il numero di telaio degli automezzi,
macchine operatrici e mezzi di cantiere che gli affidatari,
a qualunque titolo, utilizzeranno sui territori di cui all'art.
1, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3253 del 29 novembre 2002, nonche' le generalita'
del personale incaricato della conduzione dei predetti automezzi.
Qualora gli elementi sopra individuati dovessero subire delle
variazioni le imprese provvederanno, entro due giorni, ad
effettuare le conseguenti comunicazioni alla Prefettura -
Ufficio territoriale di Governo. I sindaci vorranno, infine,
predisporre una banca dati informatica ovvero un registro
cartaceo, preventivamente numerato e firmato in ciascuna pagina,
ove acquisire la documentazione sopra indicata unitamente
ad una copia del contratto e/o della lettera di commessa;
inoltre, dovranno inviare, con ogni consentita urgenza, anche
in via telematica, alla competente Prefettura - Ufficio territoriale
di Governo un elenco degli affidamenti effettuati, nonche'
delle relative eventuali variazioni, individuandone l'oggetto,
l'importo, l'affidatario e/o il sub affidatario. La documentazione
inviata alla Prefettura - Ufficio territoriale di Governo
verra' esaminata da un gruppo di lavoro misto, appositamente
costituito, composto da rappresentanti della Prefettura -
Ufficio territoriale di Governo nonche' da rappresentanti
delle forze dell'ordine. Tale gruppo di lavoro esaminera',
con ogni urgenza, la documentazione trasmessa dagli affidatari
nonche' quella inviata dai Sindaci, sia per attivare, ove
ne ricorrano i presupposti, ogni eventuale iniziativa d'informazione
delle competenti Autorita' giudiziarie, sia per rilasciare
una documentazione di circolazione dalla quale possano evincersi
i dati di cui sub 1, 2 e 5 della presente direttiva, sia per
emettere un contrassegno da applicare su superficie vetrata
(camion, macchine operatrici, mezzi di cantiere) o su carrozzeria
(furgoni, vetture per il personale tecnico, automezzi di rappresentanza).
Tale contrassegno, recante l'intestazione della Prefettura
- Ufficio territoriale di Governo e sottoscritto da un funzionario
all'uopo delegato, sara' plastificato e munito di timbro a
secco. Il medesimo contrassegno, inoltre, dovra' essere sempre
applicato in modo visibile su tutti i veicoli utilizzati dagli
affidatari sul territorio di cui all'art. 1, comma 1 dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253 del 29 novembre
2002. Fermo che eventuali inadempimenti alla suesposta direttiva
saranno perseguiti ai sensi di legge, non si dovra' procedere
all'esecuzione delle commesse e/o dei lavori se non in presenza
delle comunicazioni in parola. A tale proposito, si rappresenta
l'imprescindibile necessita' di introdurre negli stipulandi
contratti e/o lettere di commessa, una specifica clausola
risolutiva espressa, ex art. 1456 del codice civile, della
quale i sindaci, ovvero i privati cittadini interessati, dovranno
avvalersi in caso di mancato rispetto, da parte degli affidatari,
delle direttive impartite dalla scrivente struttura commissariale.
Infine, l'erogazione di eventuali contributi, ad opera delle
competenti Autorita', non dovra' avvenire se non previa verifica
della corretta definizione del contenuto contrattuale nei
sensi su esposti, e del corretto adempimento di quanto disposto
dalla presente nota. Con riserva dell'esercizio dei poteri
di cui agli articoli 1 e 2, comma 2 del decreto-legge 4 novembre
2002, n. 245, nell'ipotesi di successivo riscontro da parte
delle forze dell'ordine di situazioni di pericolo per l'ordine
e la sicurezza pubblici ritenute suscettibili di incidere
negativamente sul perseguimento e conseguimento degli obiettivi
di cui al citato decreto-legge, nonche' di cui all'ordinanza
in premessa citata, al fine di disporre, presso le Autorita'
competenti, per l'immediata assunzione di iniziative adeguate,
anche ai sensi del testo unico di pubblica sicurezza. Si confida
nella massima e fattiva collaborazione delle SS.LL. al fine
di consentire un compiuto monitoraggio delle imprese incaricate
di realizzare gli interventi atti a fronteggiare l'emergenza
derivante dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002.
Roma, 17 dicembre 2002
Il commissario delegato capo del Dipartimento della protezione
civile
Bertolaso
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